NULLA OSTA

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Ho sposato un italiano, come prendere la cittadinanza?

Sono una cittadina ucraina, ho sposato da poco un italiano e abbiamo deciso di vivere in Italia. Posso diventare italiana? Come farò a chiedere la cittadinanza?

8 settembre 2008 - La cittadinanza italiana non si acquista automaticamente in seguito al matrimonio con cittadino italiano. Per ottenere tale beneficio, infatti, è necessario che si verifichino determinate condizioni.

La legge italiana prevede che il coniuge straniero di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando risiede legalmente nel territorio italiano per almeno sei mesi, successivi alla data del matrimonio. Per calcolare i sei mesi, si fa riferimento all’iscrizione all’anagrafe.

Il coniuge straniero per potersi iscrivere nel Registro della popolazione residente presso l’anagrafe del Comune in cui vive, deve aver preliminarmente richiesto ed ottenuto, da parte della Questura, il permesso/carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea.

Attenzione:
E’ necessario che durante i 6 mesi di residenza i coniugi non si siano separati legalmente né sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Procedura
Il coniuge straniero (decorso il periodo richiesto dalla legge) può fare richiesta di cittadinanza attraverso un apposito modulo (modello A) da presentare personalmente presso la Prefettura di competenza, che provvederà ad inoltrare la richiesta al Ministero dell’Interno.


Sulla domanda deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro e devono essere allegati i seguenti documenti:
- estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana del luogo in cui è stato emesso il documento;
- certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, debitamente tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana del luogo in cui è stato emesso il documento.

Possono essere autocertificato, semplicemente attraverso la compilazione del modulo di domanda:

- residenza anagrafica (certificato di residenza);
- composizione del nucleo familiare (stato di famiglia);
- posizione giudiziaria del richiedente sul territorio italiano (certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti).
- cittadinanza italiana del coniuge;
- condizioni di validità del matrimonio.

Nel caso in cui il richiedente decida di non autocertificare tali documenti, dovrà allegare i certificati alla domanda. Solo il coniuge comunitario può autocertificare anche la sua posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Termini per il riconoscimento
Il termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza è di 730 giorni ( 2 anni) dalla data di presentazione della domanda.
In caso di istruttoria positiva, sempre che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, il Ministro dell’Interno firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana che sarà notificato al cittadino straniero tramite la Prefettura di residenza.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento il coniuge extraue dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza e dal giorno successivo sarà cittadino italiano.

Nel caso in cui siano decorsi 2 anni dalla presentazione della domanda (corredata da documentazione regolare) e il Ministero dell’Interno non abbia ancora dato una risposta, l’interessato può rivolgersi direttamente al giudice ordinario per far dichiarare,che egli è cittadino italiano. La Corte di Cassazione, con la sentenza SU n. 7441 del 7 luglio 1993, ha infatti riconosciuto tale principio affermando che, decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per la definizione del procedimento, sussiste il diritto soggettivo all’emanazione del decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana, verificata, ovviamente, l’esistenza delle condizioni di legge.

Mascia Salvatore
Rosanna Caggiano



Il mio datore di lavoro è morto. E ora?     

Sono un cittadino extracomunitario assunto regolarmente come badante e ho un permesso di soggiorno per lavoro che scadrà tra un anno. Due giorni fa è morto il mio datore di lavoro e non so ancora cosa farà sua moglie. Nel caso continuassi a lavorare per lei devo fare qualche comunicazione? Se invece mi licenzia perderò il permesso di soggiorno? 

In caso di morte del datore di lavoro domestico, i familiari conviventi possono decidere di interrompere il rapporto di lavoro (siamo di fronte a un giustificato motivo di licenziamento) oppure subentrargli con una nuova assunzione. In entrambi i casi il lavoratore extraUe non perde il permesso di soggiorno, sempre che vengano effettuati i giusti adempimenti.

Licenziamento
In caso di licenziamento il familiare del deceduto deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego utilizzando l'apposito modulo.
Tale comunicazione va fatta entro 5 giorni dal licenziamento e se tardiva è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Il modulo può essere inviato:
- via internet accreditandosi
sul sito del ministero del Lavoro.
- per raccomandata A/R
- via fax
oppure consegnato a mano.

Il Centro per l'impiego, ricevuta la comunicazione, trasmette agli altri enti le informazioni relative al lavoratore. Entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro occorre pagare l'ultimo bollettino relativo ai contributi INPS e indicare nell'apposito spazio la data di cessazione.

I familiari conviventi sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal collaboratore familiare fino al momento del decesso.
Il lavoratore ha comunque diritto ad un periodi di preavviso: 15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità, 30 giorni di calendario oltre i 5 anni.

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali, fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore non perde il permesso di soggiorno ma deve recarsi presso il Centro per l’Impiego e iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso. Se trova una occupazione lavorativa prima della scadenza, il rinnovo del permesso di soggiorno verrà fatto sulla base del nuovo rapporto di lavoro. Altrimenti il lavoratore dovrà chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione che avrà la durata di 6 mesi e che verrà rilasciato solo in presenza del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

Subentro
Se invece i familiari intendono proseguire il rapporto di lavoro dovranno, comunque, effettuare la comunicazione di cessazione (secondo la procedura summenzionata) e instaurare un nuovo rapporto di lavoro, seppure alle medesime condizioni.
Occorrerà presentare allo Sportello Unico competente il modulo apposito di comunicazione di assunzione almeno un giorno prima della data prevista per l’inizio del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il modulo può essere inviato:
- via internet accreditandosi
sul sito del ministero del Lavoro
- per raccomandata A/R
- via fax
oppure consegnato a mano.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà inviare entro 5 giorni dall’assunzione il contratto di soggiorno, modulo Q, con raccomandata A/R allo sportello Unico per l’immigrazione.
Il Centro per l’impiego, ricevuta la domanda, trasmetterà i dati ai vari uffici competenti, tra cui l’Inps, che farà pervenire i bollettini per il pagamento dei contributi presso il domicilio indicato nella comunicazione di assunzione.

In questo caso il lavoratore non dovrà fare nessun adempimento e manterrà il proprio permesso di soggiorno fino alla scadenza. Solo in quel momento, ai fini del rinnovo, dovrà produrre copia della documentazione comprovante il nuovo rapporto di lavoro.

Avv. Mascia Salvatore



Non di rado i giudici amministrativi annullano provvedimenti di rifiuto di rinnovo di permessi di soggiorno considerando prevalenti le circostanze di fatto quali la disponibilità per un cittadino ExtraUe di un reddito sufficiente, di un alloggio idoneo e di un contratto di lavoro regolare, piuttosto che norme di legge.
 


In Italia per turismo, che devo fare?

Salve ho ottenuto un visto per turismo, verrò in Italia la prossima settimana. Cosa deve fare quando arrivo? Deve richiedere il permesso di soggiorno?

16 settembre 2008 - I cittadini extracomunitari che vengono in Italia per motivi di turismo non hanno più l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno ma devono adempiere alcune formalità.

Dallo scorso anno è entrata in vigore la legge n. 68 del 2007 che ha abolito i permessi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) e ha previsto come formalità sostitutiva l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza ai fini della regolarità del soggiorno.

Attenzione
Tale onere incombe su tutti i cittadini extracomunitari che soggiornano in Italia per un periodo non superiore a tre mesi (visite, affari, turismo, studio), pertanto, anche coloro che sono esentati dall’obbligo del visto (es. brasiliani, argentini, messicani, ecc) sono tenuti a dichiararsi presenti sul  territorio nazionale.

Procedura
Le modalità per la presentazione della dichiarazione di presenza sono diverse a seconda della provenienza del cittadino extracomunitario.

La legge, in  particolare, stabilisce che:

- il cittadino straniero proveniente da Paesi extraUE,  al momento del suo ingresso in Italia, deve presentarsi ai valichi di frontiera per dichiarare la sua presenza. L’adempimento dell’obbligo è dimostrato con l’apposizione del Timbro Uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento dei controlli alla frontiera.

- il cittadino extraue proveniente dai Paesi Schengen (es. Francia, Spagna, Germania, ecc.), invece, entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, deve presentarsi al Questore della provincia in cui si trova per fare la dichiarazione di presenza attraverso la compilazione di un apposito modulo.
In tal caso l’adempimento dell’obbligo è dimostrato con il rilascio di copia della dichiarazione fatta in Questura.

Coloro che alloggiano in strutture alberghiere non devono recarsi in Questura, poiché per la regolarità del soggiorno è valida la dichiarazione di presenza resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero;  è necessario tuttavia che l’albergatore consegni una copia di tale dichiarazione  allo straniero.

N.B.
L’impronta del Timbro Uniforme Schengen sul documento di viaggio e la copia della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura o dall’albergatore dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali di polizia in quanto costituiscono titolo valido per il regolare soggiorno dello straniero nel nostro Paese.

La mancata osservanza di tale obbligo così come il trattenimento oltre in periodo autorizzato o superiore a 90 giorni comportano l’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale salvo nel caso in cui lo stesso dimostri e documenti che si è trattenuto nel nostro Paese a causa di gravi motivi di salute o per forza maggiore.

Al momento della dichiarazione di presenza tutti i cittadini extraue devono motivare il soggiorno nel nostro Paese, pertanto:

Coloro che hanno fatto ingresso con regolare visto devono esibire il passaporto in corso di validità munito di visto e tutti i documenti prodotti in ambasciata per il rilascio del visto.

Coloro che sono esentati dall’obbligo del visto, devono esibire i seguenti documenti:
- documento di viaggio in corso di validità;
- biglietto (prenotazione) di andata e ritorno;
- lettera di invito o dichiarazione di ospitalità dell’ospitante;
- dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000
- assicurazione sanitaria per cure mediche avente una copertura minima di €30.000.   

Rosanna Caggiano


Con una patente extraue posso guidare in Italia?

Salve, sono un cittadino albanese e ho preso la patente nel mio Paese. Posso utilizzarla per guidare anche in Italia?

18 settembre 2008 - La patente di guida rilasciata da uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea consente al titolare di guidare sul territorio italiano solo per un anno dal momento in cui questo acquisisce la residenza anagrafica in Italia. Durante questo periodo la patente deve  però essere accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero).

Dopo un anno il cittadino extraue non è più abilitato a condurre veicoli, a meno che non provveda a convertire la sua patente estera, quando previsto, oppure a prendere la patente italiana.

Possono convertire la loro patente di guida solo i cittadini di Paesi extracomunitari che hanno stipulato specifici accordi di reciprocità con l’Italia. Ecco la lista (visti i continui aggiornamenti è  comunque consigliabile  informarsi presso la Motorizzazione Civile.:

Arabia Saudita, Canada(solo per personale consolare e diplomatico e familiari), Cile (solo per diplomatici e loro familiari) , Corea del Sud, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Iran, Islanda, Israele, Libia, Liechtenstein, Macedonia, Malaysia, Marocco, Mauritius, Norvegia, Oman, Principato di Monaco, San Marino, Siria, Sri Lanka, Sudan, Svizzera, Tunisia, Turchia, USA (solo per personale consolare e diplomatico e familiari), Vietnam, Zambia (solo per i cittadini in missione governativa e loro familiari)

I cittadini dei suddetti Paesi possono convertire automaticamente la patente senza dover sostenere alcun esame di idoneità alla guida (salvo il possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dal Codice della Strada). La conversione consiste nel rilascio di una patente italiana da sostituire a quella estera.

Procedura e documenti necessari per la conversione:

La richiesta di conversione deve essere fatta presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile presentando i seguenti documenti:

- Istanza su modello TT 2112 (in distribuzione allo sportello) compilato e sottoscritto.
- Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028 ;
- Attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001 I bollettini di conto corrente postale prestampati e con codice a barre sono reperibili presso gli Uffici Postali e gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri. Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati.

- Patente estera originale, in corso di validità e copia della stessa;
- Due foto recenti formato tessera;
- Certificato medico in bollo con foto (ASL e medici competenti) di data non anteriore a 6 mesi;
-  Fotocopia codice fiscale;
- fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo del permesso/primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

Per chi non può chiedere la conversione
I cittadini extracomunitari provenienti da Stati che non hanno specifici accordi con l’Italia possono ugualmente guidare fino ad 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Decorso l’anno, non potendo convertire la patente estera, possono ottenere la patente di guida italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Devono cioè, sostenere l’esame pratico di guida, nonché quello teorico. Possono però scegliere di sostenere l’esame teorico oralmente, anziché scritto.

Attenzione: chi guida senza patente italiana o con una patente non convertita rischia un'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Rosanna Caggiano


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