NULLA OSTA

| Assegno sociale |







INPS: assegno sociale solo ai residenti stabili

Programma Integra il 19.07.2008, alle 09:31:13 Uhr
 L’assegno sociale spetta solo ai residenti. Lo ha chiarito in un messaggio l’INPS ribadendo che ai fini della richiesta dell’assegno sociale i cittadini stranieri devono essere in grado non soltanto di dimostrare lo stato di indigenza e il possesso di un idoneo titolo di soggiorno ma anche la loro dimora effettiva, stabile e abituale in Italia.


Nel messaggio del 4 giugno 2008 l’INPS risponde alle richieste di chiarimenti in merito al requisito della residenza nel territorio italiano per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Spesso infatti si riscontra in presenza di cittadini stranieri la mancata corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella reale e in numerosi casi, dopo il riconoscimento della prestazione, il ritorno del pensionato nel proprio paese e la perdurante erogazione dell'assegno ogni mese.

L’INPS chiarisce a tale proposito che ai fini del riconoscimento della prestazione la dimora stabile in Italia è da ritenersi condizione essenziale: a coloro dunque che permangono all’estero per periodi superiori al mese - salvo per gravi motivi sanitari – l’erogazione dell’assegno verrà sospeso e, trascorso un anno da tale sospensione, il beneficio verrà revocato.

Qualora l’Istituto pensionistico venga a conoscenza di fatti o circostanze che fanno sorgere dubbi circa la permanenza del beneficiario sul territorio italiano, può avviare verifiche e controlli per riscontrare quanto a suo tempo aveva dichiarato il pensionato.
Gli accertamenti – prosegue il messaggio - dovranno avere luogo di volta in volta, sulla base di concreti elementi dai quali si possano desumere situazioni e/o comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento e il mantenimento dell’assegno sociale. L'INPS potrà procedere ad accertamenti presso il Comune di residenza o avvalersi della Polizia Municipale e delle altre autorità di pubblica sicurezza per le indagini di loro competenza.

Possono fare richiesta di assegno sociale i cittadini italiani e stranieri ultrasessantacinquenni che non hanno diritto ad altre forme di pensione e il cui reddito annuo non supera i 5.061,68 euro (raddoppiato nel caso di persone sposate). L’importo mensile è di 389,36 Euro.
Rispetto ai cittadini stranieri è inoltre necessario essere titolari di carta di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e, come stabilito dal messaggio dell’INPS, avere una dimora effettiva, stabile e abituale in Italia.
INPS - Messaggio del 4 giugno 2008: Assegno sociale e residenza  


Assegno sociale: dal 2009 con 10 anni di residenza 

Il Governo aggiunge un altro requisito a quelli già esistenti. Colpirà principalmente gli immigrati
Dal 1° gennaio 2009 gli aventi diritto all'assegno sociale potranno usufruirne solo a condizione che abbiano avuto una residenza continuativa in Italia di almeno 10 anni. Lo ha stabilito il Governo, con il comma 10, articolo 20, della manovra economico-finanziaria 2008.

Per accedere a tale prestazione assistenziale, insomma, si aggiunge un altro requisito a quelli già esistenti - ovvero: 65 anni di età; residenza in Italia; nessun reddito o un reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. Una norma dunque – quella dei 10 anni di residenza - che va a colpire in particolare gli immigrati, i cittadini che, pur vivendo qui in regola con i documenti, molte volte non sono in possesso del nuovo requisito.

Attualmente la legge prevede che, ai fini della concessione dell’assegno sociale, ai cittadini italiani aventi diritto siano equiparati (alle medesime condizioni):
- i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
- ex carta di soggiorno;
- i cittadini extracomunitari in possesso della “vecchia” carta di soggiorno UE (se rilasciata prima del 14/02/07 e, pertanto, valida fino alla scadenza);
- i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico, del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione sociale o umanitaria e i loro familiari (coniuge e figli minori a carico);
- i cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
- il coniuge e i figli a carico dei cittadini comunitari. 



Assegno sociale: le novità in Gazzetta Ufficiale

Dal 2009 ci vorranno 10 anni di soggiorno regolare. Restrizioni anche per il Piano Casa
Roma – 22 agosto 2008 - Sulla  Gazzetta ufficiale di ieri è stata pubblicata la conversione in legge, con le modifiche apportate in Parlamento, della cosiddetta "manovra d’estate".

Tra le altre cose, il testo rende molto più difficile, a partire dal prossimo anno,  l’accesso degli immigrati all’assegno sociale. L’articolo 20 prevede infatti che: "a  decorrere  dal  1°  gennaio  2009, l'assegno sociale […] è corrisposto  agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente,  in  via  continuativa,  per almeno dieci anni nel territorio nazionale".

Restrizioni anche per l’accesso al piano nazionale di edilizia abitativa  (piano casa), che prevede la costruzione di alloggi da offrire a canoni agevolati alle categorie più svantaggiate. Tra queste, l'articolo 11 cita anche gli "immigrati regolari a basso reddito", ma solo se "residenti da almeno dieci anni  nel  territorio  nazionale"  oppure  "da almeno cinque anni nella medesima regione".



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Testo  del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112  (pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25
giugno  2008),  coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008,
n.  133,  (in  questo  stesso  supplemento  ordinario,  alla pag. 3),
recante:   «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».

(GU n. 195 del 21-8-2008  - Suppl. Ordinario n.196)

Capo IV.
Casa e infrastrutture

                 
                              Art. 11.
                          (( Piano Casa ))
    ((  1.  Al  fine  di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno  abitativo  per  il pieno
sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   previa   delibera   del  Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  un  piano nazionale di edilizia
abitativa. ))
     ((   2.  Il  piano  e'  rivolto  all'incremento  del  patrimonio
immobiliare  ad  uso  abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di
edilizia  residenziale,  da  realizzare  nel  rispetto dei criteri di
efficienza  energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con
il   coinvolgimento   di   capitali  pubblici  e  privati,  destinate
prioritariamente a prima casa per: ))
      ((  a)  nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
     b) giovani coppie a basso reddito;
     c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
     d) studenti fuori sede;
     e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
      f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
     g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni  nel  territorio  nazionale  ovvero  da almeno cinque anni nella
medesima regione. ))

    ((  3.  Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione  di  nuove  abitazioni  e  la  realizzazione di misure di
recupero  del  patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla
base  di  criteri  oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo  presente  nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi: ))
       ((   a)  costituzione  di  fondi  immobiliari  destinati  alla
valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
      ((  b)  incremento  del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse  anche  derivanti  dall'alienazione  di  alloggi  di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le
modalita' previste dall'articolo 13; ))
      ((  c)  promozione  da  parte di privati di interventi anche ai
sensi  della  parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
       ((   d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in  favore  di
cooperative  edilizie  costituite  tra  i  soggetti destinatari degli
interventi,    potendosi    anche   prevedere   termini   di   durata
predeterminati   per   la   partecipazione   di   ciascun  socio,  in
considerazione   del   carattere   solo   transitorio   dell'esigenza
abitativa; ))
      ((  e)  realizzazione  di  programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale. ))
    ((  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
la  stipulazione  di  appositi  accordi  di  programma, approvati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del  CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta  abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica  e  demografica  del  territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale  e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza
e  sostenibilita'  ambientale  ed  energetica,  anche  attraverso  la
risoluzione  dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza  che  sia  stata  raggiunta  la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. ))
    ((  5.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  4 sono attuati anche
attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo III, Capo
III,  del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante: ))
      ((  a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei
promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
      ((  b)  incrementi  premiali di diritti edificatori finalizzati
alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita'  urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime  di  spazi  pubblici  o riservati alle attivita' collettive, a
verde  pubblico  o  a  parcheggi  di  cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
      ((  c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale
di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
      ((  d)  la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3,
lettera  a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento
al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili. ))
    e)  ((  la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori
come  corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di
proprieta'  pubblica  da destinare alla locazione a canone agevolato,
ovvero  da  destinare  alla  alienazione  in  favore  delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
    (( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilita',  in  particolare,  nelle  zone  caratterizzate  da un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
   (( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3,  lettera  e)  l'alloggio  sociale,  in  quanto  servizio economico
generale,  e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della
notifica  degli  aiuti  di  Stato,  di  cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
    (( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente  disciplinati  le modalita' e i termini per la verifica
periodica   delle  fasi  di  realizzazione  del  piano,  in  base  al
cronoprogramma  approvato  e  alle  esigenze  finanziarie,  potendosi
conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa
allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione  piu'  efficienti.  Le  abitazioni  realizzate  o alienate
nell'ambito  delle  procedure  di  cui  al  presente articolo possono
essere   oggetto   di   successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
dall'acquisto originario. ))
    (( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in
alternativa  alle  previsioni  di  cui  al  comma 4, con le modalita'
approvative  di  cui  alla  parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
     ((  10.  Una  quota  del  patrimonio  immobiliare  del  demanio,
costituita  da  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati, puo' essere
destinata  alla  realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo,  sulla  base  di  accordi  tra  l'Agenzia  del  demanio, il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero della
difesa  in  caso  di  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati a fini
militari, le regioni e gli enti locali. ))
    (( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni.   I  programmi  integrati  di  cui  al  comma  4  sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede   con   l'applicazione  dell'articolo  81  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, e successive
modificazioni. ))
((    12.  Per  l'attuazione  degli  interventi previsti dal presente
articolo  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  nel  quale
confluiscono  le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 1, comma
1154,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano  privi  di  effetti.  A  tale  scopo  le  risorse di cui agli
articoli  21,  21-bis  e  41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti  in  termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in  sede  di  iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. ))
((    13.  Ai  fini  del  riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare  dei  contributi  integrativi  come definiti ai sensi del
comma  4  del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso  del  certificato  storico di residenza da almeno dieci anni
nel  territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione )).




 

Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente