| Assegno sociale |
INPS: assegno sociale solo ai residenti stabili
Programma Integra il 19.07.2008, alle 09:31:13 Uhr
L’assegno sociale spetta solo ai residenti. Lo ha chiarito in un messaggio l’INPS ribadendo che ai fini della richiesta dell’assegno sociale i cittadini stranieri devono essere in grado non soltanto di dimostrare lo stato di indigenza e il possesso di un idoneo titolo di soggiorno ma anche la loro dimora effettiva, stabile e abituale in Italia.
Nel messaggio del 4 giugno 2008 l’INPS risponde alle richieste di chiarimenti in merito al requisito della residenza nel territorio italiano per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Spesso infatti si riscontra in presenza di cittadini stranieri la mancata corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella reale e in numerosi casi, dopo il riconoscimento della prestazione, il ritorno del pensionato nel proprio paese e la perdurante erogazione dell'assegno ogni mese.
L’INPS chiarisce a tale proposito che ai fini del riconoscimento della prestazione la dimora stabile in Italia è da ritenersi condizione essenziale: a coloro dunque che permangono all’estero per periodi superiori al mese - salvo per gravi motivi sanitari – l’erogazione dell’assegno verrà sospeso e, trascorso un anno da tale sospensione, il beneficio verrà revocato.
Qualora l’Istituto pensionistico venga a conoscenza di fatti o circostanze che fanno sorgere dubbi circa la permanenza del beneficiario sul territorio italiano, può avviare verifiche e controlli per riscontrare quanto a suo tempo aveva dichiarato il pensionato.
Gli accertamenti – prosegue il messaggio - dovranno avere luogo di volta in volta, sulla base di concreti elementi dai quali si possano desumere situazioni e/o comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento e il mantenimento dell’assegno sociale. L'INPS potrà procedere ad accertamenti presso il Comune di residenza o avvalersi della Polizia Municipale e delle altre autorità di pubblica sicurezza per le indagini di loro competenza.
Possono fare richiesta di assegno sociale i cittadini italiani e stranieri ultrasessantacinquenni che non hanno diritto ad altre forme di pensione e il cui reddito annuo non supera i 5.061,68 euro (raddoppiato nel caso di persone sposate). L’importo mensile è di 389,36 Euro.
Rispetto ai cittadini stranieri è inoltre necessario essere titolari di carta di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e, come stabilito dal messaggio dell’INPS, avere una dimora effettiva, stabile e abituale in Italia.
INPS - Messaggio del 4 giugno 2008: Assegno sociale e residenza
Assegno sociale: dal 2009 con 10 anni di residenza
Il Governo aggiunge un altro requisito a quelli già esistenti. Colpirà principalmente gli immigrati
Dal 1° gennaio 2009 gli aventi diritto all'assegno sociale potranno usufruirne solo a condizione che abbiano avuto una residenza continuativa in Italia di almeno 10 anni. Lo ha stabilito il Governo, con il comma 10, articolo 20, della manovra economico-finanziaria 2008.
Per accedere a tale prestazione assistenziale, insomma, si aggiunge un altro requisito a quelli già esistenti - ovvero: 65 anni di età; residenza in Italia; nessun reddito o un reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. Una norma dunque – quella dei 10 anni di residenza - che va a colpire in particolare gli immigrati, i cittadini che, pur vivendo qui in regola con i documenti, molte volte non sono in possesso del nuovo requisito.
Attualmente la legge prevede che, ai fini della concessione dell’assegno sociale, ai cittadini italiani aventi diritto siano equiparati (alle medesime condizioni):
- i cittadini extracomunitari in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
- ex carta di soggiorno;
- i cittadini extracomunitari in possesso della “vecchia” carta di soggiorno UE (se rilasciata prima del 14/02/07 e, pertanto, valida fino alla scadenza);
- i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico, del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per protezione sociale o umanitaria e i loro familiari (coniuge e figli minori a carico);
- i cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
- il coniuge e i figli a carico dei cittadini comunitari.
Assegno sociale: le novità in Gazzetta Ufficiale
Dal 2009 ci vorranno 10 anni di soggiorno regolare. Restrizioni anche per il Piano Casa
Roma – 22 agosto 2008 - Sulla Gazzetta ufficiale di ieri è stata pubblicata la conversione in legge, con le modifiche apportate in Parlamento, della cosiddetta "manovra d’estate".
Tra le altre cose, il testo rende molto più difficile, a partire dal prossimo anno, l’accesso degli immigrati all’assegno sociale. L’articolo 20 prevede infatti che: "a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale […] è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
Restrizioni anche per l’accesso al piano nazionale di edilizia abitativa (piano casa), che prevede la costruzione di alloggi da offrire a canoni agevolati alle categorie più svantaggiate. Tra queste, l'articolo 11 cita anche gli "immigrati regolari a basso reddito", ma solo se "residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale" oppure "da almeno cinque anni nella medesima regione".
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel
supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25
giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008,
n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3),
recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».
(GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.196)
Capo IV.
Casa e infrastrutture
Art. 11.
(( Piano Casa ))
(( 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno
sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia
abitativa. ))
(( 2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di
edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di
efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con
il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate
prioritariamente a prima casa per: ))
(( a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione. ))
(( 3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di
recupero del patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi: ))
(( a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
(( b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le
modalita' previste dall'articolo 13; ))
(( c) promozione da parte di privati di interventi anche ai
sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
(( d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi, potendosi anche prevedere termini di durata
predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in
considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza
abitativa; ))
(( e) realizzazione di programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale. ))
(( 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza
e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche attraverso la
risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. ))
(( 5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo
III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante: ))
(( a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei
promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
(( b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati
alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita' urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
(( c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale
di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
(( d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3,
lettera a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento
al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili. ))
e) (( la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori
come corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di
proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato,
ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
(( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilita', in particolare, nelle zone caratterizzate da un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
(( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico
generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della
notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
(( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente disciplinati le modalita' e i termini per la verifica
periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al
cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa
allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione piu' efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono
essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario. ))
(( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in
alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalita'
approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
(( 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo' essere
destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della
difesa in caso di aree ed edifici non piu' utilizzati a fini
militari, le regioni e gli enti locali. ))
(( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. ))
(( 12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma
1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli
articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. ))
(( 13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione )).