| Acquisto della cittadinanza italiana |
Verso la nuova legge sull’acquisto della cittadinanza italiana
Ius sanguinis, ius soli: da anni è in atto in Italia un dibattito bipartisan in proposito, diretto a riscrivere l’attuale normativa sull’acquisto della cittadinanza italiana riconoscendone il diritto per il solo fatto di essere nati sul territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dei genitori.
Non si tratta di una questione di natura meramente legislativa ma condiziona e produce importanti ripercussioni sui percorsi di integrazione e di inserimento dei cittadini stranieri nelle nostre città, ritardando - o in alcuni casi contrastando - alcuni processi che, in condizione di stabilità del proprio status giuridico e di riconoscimento globale dei diritti garantito dal nostro ordinamento ai suoi cittadini, potrebbero permettere una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini stranieri e delle loro famiglie alla vita sociale e politica del nostro paese.
Da diversi anni ormai in Parlamento si discute sulle modifiche da apportare alla legge n. 91/1992 e l’attuale proposta di legge, in discussione dallo scorso settembre in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, prevede due nuovi casi di attribuzione della cittadinanza italiana per nascita: a favore di chi nasce nel territorio italiano da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente residente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni o da genitori stranieri di cui almeno uno sia anch’esso nato in Italia e vi risieda legalmente.
Può inoltre acquisire la cittadinanza italiana per nascita il minore figlio di genitori stranieri di cui almeno uno legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora anche il figlio risieda nel paese da non meno di cinque anni e qui abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno. In questo caso l’acquisto non sarà immediato ma su istanza dei genitori.
La proposta di legge introduce poi importanti variazioni rispetto all’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione disponendo che lo straniero intenzionato a diventare cittadino italiano per residenza potrà presentare la domanda trascorsi cinque anni di residenza continuativa, ovvero tre se si tratti di un cittadino comunitario, dimezzando così l’attuale periodo previsto dalla normativa vigente.
Al fine di rendere più efficiente l’applicazione delle nuove disposizioni di legge, la proposta di riforma prevede l’emanazione di un Regolamento attuativo volto a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione e l’attribuzione della cittadinanza italiana e a fissare il termine improrogabile per la sua durata, in misura comunque non superiore a ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
In attesa dell’approvazione finale dell’attuale proposta di legge, il Ministero dell’Interno ha emanato il 5 gennaio scorso una Circolare recante le principali linee interpretative dettate dalla giurisprudenza predominante in materia di cittadinanza, volte a porre in evidenza alcuni aspetti fondamentali connessi alla presenza del cittadino straniero in Italia come, in particolare, i suoi legami familiari, la sua condizione socio-economica, non solo in riferimento al reddito e la reale aspirazione a diventare cittadino italiano. Tali questioni, pressoché ignorate dal testo normativo di riferimento, vengono ormai stabilmente tenute in considerazione dalla giurisprudenza ai fini della conduzione di una istruttoria più completa ed efficiente (secondo i principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione) e quindi del raggiungimento di una decisione finale maggiormente equilibrata e ponderata.
Il primo aspetto che la Circolare prende in considerazione è quello che fa riferimento alla valutazione del nucleo familiare del richiedente ai fini dell’imposizione della soglia reddituale.
Posto che la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione scaturisce da un procedimento di valutazione altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione procedente, la stessa è chiamata a verificare, oltre ai requisiti prescritti dall’art. 9 della L. 91/92, anche l’insieme di tutti gli elementi che ne giustifichino l’opportunità della concessione; fra questi in particolare la capacità dell’interessato di disporre di mezzi adeguati a garantirgli l’autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà, provando la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali per i periodi antecedenti la presentazione dell’istanza, tramite idonea documentazione.
Fino a qualche tempo l’interpretazione letterale della normativa vigente comportava che in caso di mancanza di reddito proprio, anche se era a carico del coniuge o comunque in presenza di un reddito familiare idoneo, allo straniero veniva negata la concessione della cittadinanza, come ad esempio nel caso delle donne straniere casalinghe. Le mutate condizioni sociali, unite alla presa di coscienza sull’importanza del riconoscimento del diritto all’unità familiare anche per gli stranieri, inducono tuttavia a considerare “vicine quanto più possibile a quelle dei nostri connazionali le situazioni, anche familiari, degli stranieri coinvolti nel percorso di integrazione nella nostra società”.
La Circolare invita pertanto a valutare, in sede di istruttoria, la consistenza economica dell’intero nucleo familiare di appartenenza dell’interessato e la sussistenza di altre risorse che concorrano a formare il reddito.
Il secondo aspetto sollevato dalla Circolare riguarda il pregiudizio che gli spostamenti occasionali dal territorio italiano possono arrecare al requisito della continuità della residenza legale in Italia, necessario ai fini dell’inoltro della domanda di naturalizzazione.
Gli stranieri che soggiornano infatti in Italia da lungo tempo, come gli italiani, possono avere esigenze di spostamento all’estero per frequentare ad esempio un corso di studi o svolgere attività lavorative. Fino ad oggi tali periodi di allontanamento dal territorio nazionale, seppur sporadici, avevano pregiudicato la maturazione del presupposto normativo della residenza continuativa in territorio italiano interrompendo al loro verificarsi, il periodo previsto per poter richiedere la cittadinanza. La Circolare suggerisce, in accordo con numerose pronunce giurisprudenziali, che le assenze temporanee dello straniero non vengano considerate pregiudizievoli al requisito della continuità della residenza legale nel nostro Paese qualora il cittadino straniero, nonostante l’allontanamento, abbia mantenuto in Italia la propria residenza nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
Il terzo ed ultimo aspetto sul quale la Circolare si sofferma riguarda l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato, in particolare sul procedimento di adozione avviato da un cittadino italiano a favore di un minore straniero conclusosi quando l’adottato ha ormai raggiunto la maggiore età.
La questione è rilevante poiché l’adottato, se minorenne, acquista automaticamente la cittadinanza italiana mentre compiuti i 18 anni è soggetto alle regole meno favorevoli che fanno capo alla naturalizzazione, anche se più attenuate rispetto alle procedure ordinarie. E’ opportuno di conseguenza, provvedere alla salvaguardia dell’interesse del minore qualora la procedura di adozione si protragga oltre il raggiungimento della maggiore età prevedendo in questo caso che pur se la sentenza di adozione produce i suoi effetti nei confronti di un ragazzo divenuto ormai maggiorenne, la stessa dovrà considerarsi come sentenza di adozione di minorenne dal momento che l’adozione è stata disposta sulla base della situazione esistente al momento dell’avvio del procedimento e quindi quando l’interessato era ancora minorenne.